Transizione 5.0 - General Com al fianco di PwC: scopri i dettagli

Per supportarti al meglio su una tematica così complessa quale il Piano Transizione 5.0, la soluzione migliore era trovare un partner con alto livello di esperienza che garantisse affidabilità e competenza nella gestione di tutto il processo.

La sottoscrizione dell’accordo con PwC fornisce ai nostri clienti la possibilità di avere: 

  • Consulenza di alto livello per affrontare quella che ad oggi è una normativa  complessa e di recente emanazione, garantendo, quindi, un processo orientato alla tempestività, competenza, trasparenza e sicurezza 
  • Un unico interlocutore, il quale cura sia la parte tecnica, amministrativa e procedurale in ogni fase del processo, garantendo, pertanto, efficacia, efficienza e completezza 
  • La minimizzazione di costi e rischi in quanto l’accordo prevede una fase di pre-analisi per comprendere se il progetto è attuabile

COS'È IL "BONUS TRANSIZIONE 5.0”

Si tratta di un contributo, sotto forma di credito d’imposta, riconosciuto alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti 
di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, utilizzabile in compensazione entro il 31 dicembre 2025 o in 5 quote annuali dal 31 dicembre 2026 al 31 dicembre 2030.

QUANDO PUÒ ESSERE EFFETTUATO L’INVESTIMENTO?
  • L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
  • A titolo di esempio, il Piano Transizione 5.0 non si applica agli investimenti con ordini e prenotazioni, effettuati già nel 2023, anche qualora la consegna e la messa in funzione degli ordini 2023 avvenga nel 2024.
  • Per data di avvio del progetto di innovazione si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l’investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Il progetto di innovazione si intende completato alla data di effettuazione dell’ultimo investimento che lo compone, e in particolare: 

A.    Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni materiali e immateriali nuovi, alla data di consegna del bene o di ultimazione del servizio;


B.    Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto beni destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, alla data di fine lavori dei medesimi beni;


C.    Nel caso in cui l’ultimo investimento abbia ad oggetto attività di formazione, la data di sostenimento dell’esame finale.


CHI HA DIRITTO AL CREDITO D’IMPOSTA?
  • Possono beneficiare del credito d’imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dalle dimensioni aziendali, e dal regime contabile adottato.
  • Sono in ogni caso escluse le imprese per cui risulti in corso una procedura concorsuale senza continuità aziendale, ovvero destinatarie di sanzioni interdittive.


QUALI SONO GLI INVESTIMENTI AGEVOLABILI?

Il credito d’imposta compete in relazione agli investimenti in beni materiali e immateriali* nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa (c.d. “Investimenti trainanti”), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua una riduzione dei consumi energetici pari almeno al: 
•    3% a livello di unità produttiva localizzata sul territorio nazionale
oppure
•    5% a livello di processo produttivo interessato dall’investimento

QUAL È LA MISURA DELL'AGEVOLAZIONE?

1a Classe energetica: riduzione consumi energetici della struttura produttiva
superiore al 10%/riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall’investimento superiore al 15%;

2a Classe energetica: riduzione consumi energetici della struttura produttiva
superiore al 6%/riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall’investimento superiore al 10%;

3a Classe energetica: riduzione consumi energetici della struttura produttiva
non inferiore al 3%/riduzione dei consumi energetici dei processi interessati
dall’investimento non inferiore al 5%


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